Si puo' comunicare l'elenco dei condòmini morosi?

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Si puo' comunicare l'elenco dei condòmini morosi?

GMP di Luca Pontrelli Srls - Gestioni Condominiali a Bari
Pubblicato da Admin in Condominio · 2 Dicembre 2023
Tags: #amministratore#condominio#elencomorosi
La tutela della privacy del condòmino moroso è soggetta a limitazioni imposte al fine di garantire un’amministrazione trasparente a tutti i partecipanti al condominio nonché a facilitare il recupero del credito da parte dei creditori.

La tutela della privacy nel condominio

I principi e le norme a tutela della privacy trovano applicazione anche nel contesto condominiale, affinché non siano incautamente divulgati i dati personali dei condomini.

Nel trattamento di tali dati un ruolo importante è svolto dall’amministratore: egli, oltre ad assumere la rappresentanza del condominio, diviene responsabile del trattamento dei dati ai sensi del GDPR.

L’amministratore può raccogliere e trattare i dati dei condomini  nell’esercizio delle sue funzioni, ad esempio, per la redazione o l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale ovvero per effettuare notifiche e comunicazioni, nonché per redigere i rendiconti condominiali.

Ciascun condomino, in base all’art. 1130, comma I, n. 9, c.c., può richiedere di esaminare ed ottenere copia della documentazione conservata dall’amministratore in relazione allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali.


La comunicazione ai terzi dell’elenco dei condomini morosi

Chiarito che i condomini possono conoscere dall’amministratore i morosi e lo stato dei pagamenti, rimane da chiarire se l’amministratore possa o meno comunicare l’elenco dei morosi ai terzi. Tale ipotesi riguarda sovente i creditori condominiali che hanno manifestato l’intenzione di recuperare il credito in via giudiziale.

A risolvere tale quesito è intervenuta la riforma del condominio, che ha esteso la facoltà – relativa all’ottenimento delle informazioni sui morosi – anche ai creditori del condominio: infatti, il novellato art. 63, c. I, disp. att. cc., dispone che l’amministratore debba comunicare ai creditori che lo interpellino, i dati dei morosi.


L’affissione in bacheca dell’elenco dei morosi

L’amministratore è quindi autorizzato dalla legge a fornire ai terzi creditori l’elenco dei condomini inadempienti: si badi, però, che tali informazioni dovranno riguardare il credito vantato dal terzo e non le eventuali ulteriori morosità accumulate per i canoni ordinari.

Non altrettanto scontata appare la facoltà di affiggere in bacheca l’elenco dei morosi. La funzione della bacheca, infatti, è quella di diffondere tra i condomini le informazioni più rilevanti e la sua collocazione nelle parti comuni rende accessibili i dati anche ai terzi estranei. Questo aspetto, in realtà, è cruciale per comprendere la lesione alla reputazione e alla riservatezza che tale ostensione potrebbe comportare al moroso.

Sul tema, la Cassazione con la sent. n. 186/2011 ha affermato che: “l’affissione ad opera dell’amministratore nella bacheca […] delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, integra l’inammissibile diffusione di tali dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee, da considerarsi in quanto tale illecita e, quindi, fonte di responsabilità″. Sotto il profilo penale, poi, la medesima condotta può integrare, secondo l’interpretazione espressa dalla Cassazione con la sent. n. 39986/2014, il reato di diffamazione: “la comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi affissa al portone condominiale, […] costituisce una condotta diffamante, non sussistendo alcun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri”.

In definitiva, bisogna concludere che sebbene all’amministratore non serva il consenso del moroso per comunicare i dati di questi al creditore, è necessario coordinare tale norma con le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in tema di privacy e con l’art. 595 c.p., bilanciando i contrapposti interessi coinvolti.

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