Convocazione dell’assemblea via e-mail

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Convocazione dell’assemblea via e-mail

GMP di Luca Pontrelli Srls - Gestioni Condominiali a Bari
Pubblicato da Admin in Condominio · 9 Gennaio 2023
Tags: #amministratore#condominio#convocazioneassembleaviamail

Convocazione dell’assemblea condominiale via e-mail. E’ il modo corretto?

COSA PREVEDE LA LEGGE IN PROPOSITO?
Il Codice Civile stabilisce modalità ben precise per effettuare la  comunicazione di convocazione dell’assemblea di condominio che, come  sappiamo, deve pervenire a conoscenza del condomino almeno 5 giorni  prima dell’adunanza (nel contare i giorni non si tiene conto del giorno  dell’assemblea e si considerano i 5 giorni precedenti, includendo a  ritroso il quinto).
I modi sono la raccomandata A/R, posta  elettronica certificata (Pec), fax o con foglio consegnato a mano e  controfirmato per accettazione in copia. La posta elettronica ordinaria  (e-mail) non è assolutamente prevista dalla normativa di legge e lo  stesso può valere per l’avviso affisso in bacheca condominiale, sms,  messaggi whatsapp etc.
L’aspetto su cui si dibatte anche nei Tribunali è se questi modi  precisi indicati dalla legge siano obbligatori oppure solo indicativi e  non vincolanti. Diciamo subito che a partire dalla riforma del  condominio si sono avute tendenzialmente sentenze che ritenevano di  escludere le e-mail tra i modi consentiti di comunicazione della  convocazione, considerando vincolanti i modi visti prima.
Solo recentemente si è avuta una pronuncia della Corte d’Appello di  Brescia che ha sorprendentemente cambiato orientamento, aprendo  all’utilizzo di questo strumento, in particolare quando sia il condomino  a richiedere all’amministratore  di inviare le convocazioni ad un  indirizzo e-mail personale. Tuttavia l’interpretazione data dalla Corte  d’Appello di Brescia ha creato molte perplessità negli ambiti  legali/giudiziari, quindi personalmente la ritengo “una rondine che non  fa primavera”. Oltretutto non promana dalla suprema Corte di Cassazione,  quindi ha certamente minor valore come precedente giudiziario.
Dunque la e-mail ordinaria non da quelle certezze di invio della  comunicazione secondo la maggioritaria giurisprudenza; neanche l’avviso  di lettura viene considerato sicuro per la ricezione.
Tale sicurezza certamente è data dalla posta elettronica certificata  (PEC) che genera degli avvisi automatici ritenuti dalla legge  sufficienti a garantire il ricevimento delle comunicazioni inviate. Va  però ricordato che l’avviso via PEC ha valore se fatto tra indirizzi  PEC; se lo scambio avviene tra un indirizzo PEC ed uno di posta  elettronica ordinaria allora non è ritenuto valido dalla legge.
Quindi l’utilizzo delle e-mail è sicuramente rischioso per un  amministratore anche se richiesta dai singoli condomini, soprattutto  perché qualsiasi condomino, animato da risentimento verso il condominio o  solo parte di esso, potrebbe sempre avere un motivo per impugnare la  delibera stessa nei 30 giorni successivi: in altre parole  l’amministratore ed il condominio sarebbero sempre sotto scacco,  fornendo su un piatto d’argento un motivo di impugnativa delle delibere.  Conosciamo tutti le dinamiche condominiali in alcuni contesti  problematici.
Proprio per questa ragione personalmente utilizzo gli strumenti  indicati dalla legge; non solo raccomandata A/R ma anche PEC (se i  condomini ne sono dotati) e consegna a mani. Purtroppo il vecchio mezzo  del fax, che personalmente ho sempre amato, è ormai quasi caduto in  disuso.
Nel caso in cui ci fosse estrema fiducia tra amministratore e  condomini l’uso della posta elettronica ordinaria sarebbe anche  comprensibile in quanto la presenza in assemblea dei convocati sana la  forma irregolare della convocazione avvenuta via e-mail. Tuttavia  ribadisco la mia personale disapprovazione in merito, la professionalità  impone sempre la condotta più rispettosa della legge.
PUO’ IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE DEROGARE QUESTE MODALITA’ FISSATE DALLA LEGGE E CONSENTIRE LA CONVOCAZIONE VIA E-MAIL?
No, non può. Lo stesso Codice Civile impone che queste forme di  comunicazione della convocazione dell’assemblea di cui abbiamo parlato,  non possano essere derogate da parte dei regolamenti condominiali. Quindi  il regolamento non può autorizzare l’uso della e-mail per le  comunicazione di convocazione dell’assemblea. Questa previsione di  legge, infatti, porta molti a dubitare ancora di più della possibilità  di utilizzare l’e-mail ordinaria, come invece consente la sentenza della  Corte d’Appello di cui parlavo poco sopra.

QUESTE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE RIGUARDANO ANCHE LA TRASMISSIONE DEI VERBALI?
Si, sebbene la legge non dica nulla in proposito, la  giurisprudenza ritiene che questa norma si applichi anche alla  comunicazione dei verbali d’assemblea. Comunicazione quest’ultima  importante per dare la conoscenza legale della delibera agli assenti in  assemblea che avranno 30 giorno, a partire dal ricevimento, per  impugnare eventualmente la delibera stessa.

La buona amministrazione esige sempre il rispetto delle norme di legge.


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