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		<title><![CDATA[GMP NEWS]]></title>
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		<description><![CDATA[Le news della GMP Srsl di Luca Pontrelli Amministratore Condominio a Bari]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sat, 02 Dec 2023 08:41:00 +0100</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[Si puo' comunicare l'elenco dei condòmini morosi?]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.studiopontrellibari.it/blog/index.php?category=Condominio"><![CDATA[Condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div class="imTAJustify"><div class="imTALeft mb1">La <span class="fs12lh1-5"><b>tutela della privacy del condòmino moroso</b></span> è soggetta a limitazioni imposte al fine di garantire un’<span class="fs12lh1-5"><b>amministrazione trasparente</b></span> a tutti i <span class="fs12lh1-5"><b>partecipanti al condominio</b></span> nonché a facilitare il <span class="fs12lh1-5"><b>recupero del credito da parte dei creditori</b></span>.</div><div class="imTACenter mb1"><img class="image-1" src="https://www.studiopontrellibari.it/images/affissione-morosi_1.webp"  title="" alt="" width="750" height="500" /><br></div><h2 class="imHeading2">La tutela della privacy nel condominio</h2><div class="mb1"><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5"><b>I principi e le norme a tutela della privacy</b></span><span class="fs12lh1-5"> trovano applicazione anche nel </span><span class="fs12lh1-5"><b>contesto condominiale</b></span><span class="fs12lh1-5">, affinché non siano incautamente divulgati i </span><span class="fs12lh1-5"><b>dati personali dei condomini</b></span><span class="fs12lh1-5">.</span></div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft">Nel trattamento di tali dati un <span class="fs12lh1-5"><b>ruolo importante</b></span> è svolto dall’<span class="fs12lh1-5"><b>amministratore</b></span>: egli, oltre ad assumere la <span class="fs12lh1-5"><b>rappresentanza del condominio</b></span>, diviene responsabile del trattamento dei dati ai sensi del <span class="fs12lh1-5"><b>GDPR</b></span>.</div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft">L’amministratore può <span class="fs12lh1-5"><b>raccogliere e trattare i dati dei condomini</b></span> &nbsp;nell’esercizio delle sue funzioni, ad esempio, per la redazione o l’aggiornamento dell’<span class="fs12lh1-5"><b>anagrafe condominiale</b></span> ovvero per effettuare <span class="fs12lh1-5"><b>notifiche e comunicazioni</b></span>, nonché per redigere i <span class="fs12lh1-5"><b>rendiconti condominiali</b></span>.</div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft">Ciascun condomino, in base all’art. <span class="fs12lh1-5"><b>1130, comma I, n. 9, c.c.</b></span>, può richiedere di esaminare ed ottenere <span class="fs12lh1-5"><b>copia della documentazione conservata dall’amministratore</b></span> in relazione allo stato dei <span class="fs12lh1-5"><b>pagamenti degli oneri condominiali</b></span>.</div><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-3" src="https://www.studiopontrellibari.it/images/elenco_morosi3.webp"  title="" alt="" width="690" height="450" /><br></div><h2 class="imHeading2">La comunicazione ai terzi dell’elenco dei condomini morosi<br></h2><div><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5">Chiarito che i condomini possono conoscere dall’amministratore i morosi e lo </span><span class="fs12lh1-5"><b>stato dei pagamenti</b></span><span class="fs12lh1-5">, rimane da chiarire se l’amministratore possa o meno </span><span class="fs12lh1-5"><b>comunicare l’elenco dei morosi ai terzi</b></span><span class="fs12lh1-5">. Tale ipotesi riguarda sovente i </span><span class="fs12lh1-5"><b>creditori condominiali</b></span><span class="fs12lh1-5"> che hanno manifestato l’</span><span class="fs12lh1-5"><b>intenzione di recuperare il credito in via giudiziale</b></span><span class="fs12lh1-5">.</span></div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft">A risolvere tale quesito è intervenuta la <span class="fs12lh1-5"><b>riforma del condominio</b></span>, che ha esteso la facoltà – relativa all’ottenimento delle informazioni sui morosi – anche ai <span class="fs12lh1-5"><b>creditori del condominio</b></span>: infatti, il novellato art. 63, c. I, disp. att. cc., dispone che l’amministratore debba comunicare <span class="fs12lh1-5"><b>ai creditori che lo interpellino, i dati dei morosi</b></span>.</div><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-2" src="https://www.studiopontrellibari.it/images/elenco_morosi2.webp"  title="" alt="" width="300" height="225" /><br></div><h2 class="imHeading2">L’<span class="cf1">affissione in bacheca</span> dell’elenco dei morosi<br></h2><div><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5">L’amministratore è quindi </span><span class="fs12lh1-5"><b>autorizzato dalla legge</b></span><span class="fs12lh1-5"> a fornire ai terzi creditori l’elenco dei condomini inadempienti: si badi, però, che tali informazioni dovranno riguardare il </span><span class="fs12lh1-5"><b>credito vantato dal terzo</b></span><span class="fs12lh1-5"> e non le eventuali </span><span class="fs12lh1-5"><b>ulteriori morosità</b></span><span class="fs12lh1-5"> accumulate per i canoni ordinari.</span></div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft">Non altrettanto scontata appare la facoltà di <span class="fs12lh1-5"><b>affiggere in bacheca l’elenco dei morosi</b></span>. La funzione della bacheca, infatti, è quella di diffondere tra i condomini le <span class="fs12lh1-5"><b>informazioni più rilevanti</b></span> e la sua collocazione nelle parti comuni rende accessibili i dati anche ai <span class="fs12lh1-5"><b>terzi estranei</b></span>. Questo aspetto, in realtà, è cruciale per comprendere la <span class="fs12lh1-5"><b>lesione alla reputazione</b></span> e alla <span class="fs12lh1-5"><b>riservatezza</b></span> che tale ostensione potrebbe comportare al <span class="fs12lh1-5"><b>moroso</b></span>.</div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft">Sul tema, la Cassazione con la sent. n. 186/2011 ha affermato che: “<span class="fs12lh1-5"><i>l’affissione ad opera dell’amministratore nella bacheca […] delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, integra l’inammissibile diffusione di tali dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee, da considerarsi in quanto tale illecita e, quindi, fonte di responsabilità″. Sotto il profilo penale, poi, la medesima condotta può integrare, secondo l’interpretazione espressa dalla Cassazione con la sent. n. 39986/2014, il reato di diffamazione: “la comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi affissa al portone condominiale, […] costituisce una condotta diffamante, non sussistendo alcun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri</i></span>”.</div><div class="imTALeft"><br></div><div class="imTALeft">In definitiva, bisogna concludere che sebbene all’amministratore <span class="fs12lh1-5"><b>non serva il consenso del moroso</b></span> per comunicare i dati di questi al creditore, è necessario <span class="fs12lh1-5"><b>coordinare tale norma</b></span> con le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in tema di privacy e con l’art. 595 c.p., bilanciando i <span class="fs12lh1-5"><b>contrapposti interessi coinvolti</b></span>.</div></div></div></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div> <div> </div> <div><span class="fs11lh1-5">Per ulteriori informazioni <b><a href="https://www.studiopontrellibari.it/contatti.php" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://www.studiopontrellibari.it/contatti.php', null, false)">contattateci</a></b></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 07:41:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Diritti sulle cose comuni]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.studiopontrellibari.it/blog/index.php?category=Condominio"><![CDATA[Condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div class="imTAJustify"><div><span class="fs11lh1-5">Abiti in un condominio...</span><span class="fs11lh1-5"><b>Puoi utilizzare quelle parti dell’edificio che sono di proprietà di tutti i condòmini?</b></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Hai l’abitudine di portare a casa il carrello della spesa dal &nbsp;supermercato e di lasciarlo nel garage anche per settimane...</span><span class="fs11lh1-5"><b>Ti è &nbsp;consentito farlo?</b></span></div><div><span class="fs11lh1-5">Solo tu e il tuo vicino utilizzate il &nbsp;terrazzo condominiale....</span><span class="fs11lh1-5"><b>Le relative spese di manutenzione a chi spettano? </b></span></div><div><span class="fs11lh1-5"><b><br></b></span></div><div> </div><div><span class="fs11lh1-5">Chi acquista un appartamento in un condominio diventa proprietario esclusivo della propria abitazione ed allo stesso tempo comproprietario di quelle parti dell’edificio che possono essere utilizzate da tutti i condòmini.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Tale soggetto diventa pertanto, titolare di diritti sia sulla &nbsp;propria casa, in quanto proprietario della stessa, sia di diritti sulle &nbsp;cose comuni in quanto facente parte del condominio.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Per quanto attiene &nbsp;ai primi, il singolo condòmino ha il diritto di utilizzare nel modo che &nbsp;ritiene più opportuno, l’immobile di cui è proprietario e di effettuarvi degli interventi senza però: danneggiare le parti comuni; pregiudicare la stabilità e la sicurezza dell’edificio; pregiudicare il decoro architettonico dello stabile.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs11lh1-5">In ogni caso il condòmino che intende &nbsp;realizzare delle opere nel proprio appartamento, deve comunicarlo all’amministratore del condominio ma non deve ottenere alcuna preventiva &nbsp;autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 06:34:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Liti condominiali]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.studiopontrellibari.it/blog/index.php?category=Condominio"><![CDATA[Condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div> </div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Spesso si crede che il disoccupato o chi &nbsp;ha una pensione minima non rischia nulla se smette di pagare il &nbsp;condominio. In verità contro i morosi c’è sempre la possibilità di &nbsp;pignorare e vendere l’appartamento. Solo nei confronti del fisco c’è il &nbsp;divieto di toccare la prima casa (peraltro con un limite minimo di &nbsp;debito di 120mila euro). Secondo la giurisprudenza, neanche l’esistenza &nbsp;di un fondo patrimoniale può essere sufficiente a impedire l’esecuzione &nbsp;forza sull’immobile, trattandosi di una spesa necessaria ai bisogni &nbsp;della famiglia (qual è appunto la casa).</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div> </div><div><div class="imTAJustify"><strong class="fs11lh1-5">Non puoi pagare per conto di chi non paga</strong></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Altro &nbsp;errore che si commette spesso nei condomini è quello di approvare a &nbsp;maggioranza la costituzione di un fondo spese per sopperire alle &nbsp;esigenze di cassa determinate dalle varie morosità. Se si tratta solo di &nbsp;un anticipo delle quote condominiali che i vari proprietari dovranno &nbsp;pagare nei mesi successivi, allora non c’è alcun problema. Viceversa, se &nbsp;si tratta di un extra per coprire i buchi di bilancio, la &nbsp;giurisprudenza impone l’unanimità dei consensi. Questo perché la legge &nbsp;stabilisce che alle spese condominiali si partecipa sempre e solo &nbsp;secondo i propri millesimi; invece, far pagare di più chi ha già pagato &nbsp;le quote, onde sopperire alle esigenze di cassa, sfasa questa &nbsp;proporzione. Con il consenso di tutti, invece, si può superare questo &nbsp;ostacolo. Ma basta un solo condomino che si oppone per far saltare la &nbsp;delibera.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 06:25:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Vicini rumorosi...che fare?]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.studiopontrellibari.it/blog/index.php?category=Condominio"><![CDATA[Condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><h1 class="imHeading1"><div><strong>Vicini rumorosi: che fare?</strong></div></h1><div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">A chi non è mai capitato di avere dei</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">vicini di casa rumorosi</span></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">che tengono lo stereo acceso a tutto volume, parlano a voce alta, azionano elettrodomestici rumorosi? </span><span class="cf1">Cosa si può fare per poter dare interruzione a questi</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">comportamenti molesti</span></strong><span class="cf1">?</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Innanzitutto è bene sapere che, al verificarsi delle situazioni sopra menzionate, si può disporre di una </span><strong><span class="cf1">tutela</span></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">in ambito</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">civile</span></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">e, ove ricorrano determinati presupposti, anche in ambito</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">penale.</span></strong></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Il fondamento delle tutele offerte dal nostro ordinamento risiede nella difesa del</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">diritto</span></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">di</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">proprietà</span></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">e del</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">diritto</span></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">alla</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">salute</span></strong><span class="cf1">.</span></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">Ciascuno ha il diritto di godere delle cose di cui è proprietario in modo pieno ed esclusivo. La pienezza della</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">proprietà</span></strong><span class="cf1"> </span><span class="cf1">implica che il godimento del bene (nel nostro caso la propria abitazione) non deve essere limitato da comportamenti molesti altrui, come ad esempio i rumori dei vicini di casa. </span><span class="cf1">La legge, inoltre, tutela il diritto alla</span><span class="cf1"> </span><strong><span class="cf1">salute</span></strong><span class="cf1">, sancito dalla stessa Costituzione come diritto inviolabile dell'individuo.</span></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5"><strong><span class="cf1">Cosa fare </span></strong><span class="cf1">dunque quando la quiete e il riposo sono compromessi e i nostri diritti sono lesi a causa della condotta fastidiosa dei vicini di casa?</span></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">Descriviamo nel dettaglio le tutele offerte dalla legge.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1"><br></span></div><div><h2 class="imHeading2">Rumori condominiali: la tutela in ambito civile</h2><div><div><span class="fs12lh1-5">Vediamo quali sono le norme in </span><strong class="fs12lh1-5">ambito civile</strong><span class="fs12lh1-5"> che possono essere invocate per far fronte ai </span><strong class="fs12lh1-5">rumori fastidiosi</strong><span class="fs12lh1-5"> proveniente dall'appartamento del vicino e quali sono le </span><strong class="fs12lh1-5">azioni legali</strong><span class="fs12lh1-5"> che si possono intraprendere.</span><br></div><div><br>Il problema dei <strong>rumori molesti in condominio</strong> è molto sentito; la maggior parte delle <strong>liti tra condomini</strong> è infatti dovuta a quei comportamenti in grado di arrecare disturbo alla tranquillità domestica. Le mura sottili e le cattive abitudini, come parlare a voce alta, possono compromettere la quiete e il riposo, soprattutto se tali condotte vengono poste in essere in orari notturni.</div></div></div><div><br></div><div>Qualora ci si trovi all'interno di un <span class="fs12lh1-5"><b>condominio</b></span> la prima cosa da accertare è la presenza di un <span class="fs12lh1-5"><b>regolamento</b></span> condominiale nel quale sia presente una norma che riporti gli orari nei quali vi sia il divieto di effettuare rumori molesti. La presenza di una <span class="fs12lh1-5"><b>clausola</b></span> che, ad esempio, indichi gli orari da rispettare in condominio per l'esecuzione dei lavori domestici, potrebbe essere di grande aiuto.<div>In caso di comportamenti molesti e di violazione del regolamento condominiale da parte dei vicini, sarà necessario far intervenire l'<span class="fs12lh1-5"><b>amministratore del condominio</b></span> che non potrà esimersi dal gestire la situazione chiedendo la <span class="fs12lh1-5"><b>cessazione</b></span> della <span class="fs12lh1-5"><b>condotta fastidiosa</b></span>.</div><div><br></div><div>Spesso, purtroppo, il richiamo a una maggiore attenzione verso la quiete dei vicini non sortisce alcun risultato. Qualora l'intervento dell' amministratore dello stabile non producesse alcun effetto, sarà necessario chiedere il supporto di un <span class="fs12lh1-5"><b>legale di fiducia</b></span>.</div><div><br></div><div>Prima di intentare una causa dinanzi all'autorità giudiziaria è meglio cercare di addivenire a una <span class="fs12lh1-5"><b>soluzione bonaria</b></span> della <span class="fs12lh1-5"><b>controversia</b></span>. Si potrà inviare a tal fine una <span class="fs12lh1-5"><b>lettera raccomandata</b></span> per chiedere l'interruzione dei comportamenti molesti, prospettando anche l'eventuale possibilità di agire giudizialmente. Solo qualora ciò non dovesse determinare alcun effetto positivo si potrà avviare una causa davanti al giudice civile competente.</div></div><div class="imTACenter"><img class="image-3" src="https://www.studiopontrellibari.it/images/vicinirumorosi.webp"  title="" alt="" width="600" height="400" /><br></div><div><br></div><div>Nella legge non troviamo una norma che in maniera univoca consenta di risolvere le controversie in ambito condominiale a causa dei rumori che infastidiscono i condomini.<div>Tuttavia, sono stati delineati dal legislatore dei <span class="fs12lh1-5"><b>criteri</b></span> utilizzati da giudice per dirimere le liti quando le parti non sono riuscite a risolvere da sole la questione.</div><div>Si potrà agire in forza del disposto di cui all'articolo <span class="fs12lh1-5"><b>844 del codice civile</b></span> che, in maniera generica, vieta le immissioni di fumo, calore, esalazioni e rumori ai danni del proprietario vicino, qualora superino la normale tollerabilità.</div><div><br></div><div>Sarà dunque possibile agire per ottenere la <span class="fs12lh1-5"><b>cessazione dei rumori molesti</b></span>, dando prova dei rumori stessi e del <span class="fs12lh1-5"><b>superamento</b></span> della <span class="fs12lh1-5"><b>normale tollerabilità</b></span>. La <span class="fs12lh1-5"><b>prova</b></span> dei fatti può essere fornita mediante <span class="fs12lh1-5"><b>testimoni</b></span> (altri vicini di casa ad esempio) e una<b> <span class="fs12lh1-5">perizia</span></b><span class="fs12lh1-5"><b> fonometrica</b></span> rilasciata da un tecnico competente.</div><div><br></div><div>Il giudice, nel valutare il caso, dovrà <span class="fs12lh1-5"><b>accertare</b></span> il superamento della normale tollerabilità dei rumori (solitamente circa 3 decibel), avvalendosi del supporto di un consulente appositamente nominato. Dovrà tener conto delle prove prodotte e prendere in considerazione i seguenti parametri:</div><div><br></div><div>- la <span class="fs12lh1-5"><b>condizione</b></span> dei luoghi;</div><div>- le <span class="fs12lh1-5"><b>abitudini</b></span> degli abitanti;</div><div>- l'orario in cui vengono effettuati i rumori;</div><div>- la <span class="fs12lh1-5"><b>rumorosità</b></span> di fondo della zona in cui è situata la casa.</div><div><br></div><div><br></div><div>Rileva infatti, oltre all'orario dei rumori e alla loro intensità se l'abitazione è situata in zona residenziale o meno, se vi sono nelle vicinanze delle fabbriche o magari delle strade trafficate.</div><div><br></div><div>La situazione sarà diversa tra una zona di campagna e un centro abitato dove passano autobus e auto. Se il vicino disturba di notte il problema sarà certamente più sentito.</div><div><br></div><div>Qualora il giudice, sulla base degli elementi a disposizione, valuti che nel caso concreto è stata <span class="fs12lh1-5"><b>superata</b></span> la soglia di normale <span class="fs12lh1-5">tollerabilità</span> dei rumori, ordinerà la <span class="fs12lh1-5"><b>cessazione</b></span> del <span class="fs12lh1-5"><b>fatto lesivo</b></span>. In mancanza di tale superamento le immissioni di rumore devono essere sopportate.</div></div><div><br></div><h2 class="imHeading2">Richiesta di risarcimento dei danni<br></h2><div>Il condòmino che venga disturbato dalla lavatrice del vicino, dall'aspirapolvere azionata la mattina presto o dal volume troppo alto della televisione, oltre a chiedere l'interruzione dei comportamenti molesti potrà chiedere il <span class="fs12lh1-5"><b>risarcimento </b></span>del <span class="fs12lh1-5"><b>danno subito</b></span> in base alle norme contenute nell'articolo 2043 del codice civile.<div><br></div><div>Tale norma prevede il diritto al risarcimento in caso di danno ingiusto arrecato da comportamento doloso o colposo altrui. Sono diverse le voci di danno che possono essere risarcite. <span class="fs12lh1-5">Il condomino leso innanzitutto potrà essere indennizzato per l'eventuale </span><span class="fs12lh1-5"><b>danno patrimoniale</b></span><span class="fs12lh1-5">.</span></div><div>Si pensi alla perdita di valore del proprio immobile in caso di futura vendita o alla perdita dell'occasione di darlo in affitto.</div></div><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-1" src="https://www.studiopontrellibari.it/images/vicinirumorosi3.webp"  title="" alt="" width="600" height="400" /><br></div></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">In secondo luogo si potrà chiedere il risarcimento per il danno <span class="fs12lh1-5"><b>non patrimoniale </b></span>sopportato.<div>Si tratta della lesione del diritto al <span class="fs12lh1-5"><b>normale svolgimento della vita familiare</b></span> presso la propria abitazione e del diritto alla piena esplicazione delle proprie <span class="fs12lh1-5"><b>attività quotidiane</b></span> quali diritti garantiti dalla Costituzione.</div><div><br></div><div>La <span class="fs12lh1-5"><b>Corte di Cassazione</b></span> in proposito, con sentenza n.13208 del 27/06/2016, ha sostenuto che le immissioni di rumore che eccedono la soglia della normale tollerabilità sono di per sé idonee a provocare una <span class="fs12lh1-5"><b>compromissione dell'equilibrio psicofisico</b></span> del soggetto a esse esposto ripetutamente. Come successivamente confermato dalla sentenza 1606/2017, il risarcimento del danno <span class="fs12lh1-5"><b>non patrimoniale</b></span> non va dimostrato in quanto <span class="fs12lh1-5"><b>automatico </b></span>in caso di <span class="fs12lh1-5"><b>superamento </b></span>del limite di <span class="fs12lh1-5"><b>tollerabilità </b></span>del rumore.</div><div><br></div><div>Il danno verrà determinato in via <span class="fs12lh1-5"><b>equitativa </b></span>dal giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, qualora sia impossibile o quanto meno difficoltosa la sua quantificazione.</div><div>Diverso discorso in caso di <span class="fs12lh1-5"><b>danno biologico</b></span> causato dalla lesione al diritto alla salute e all'integrità psicofisica che deve essere documentato ad esempio da un certificato medico.</div><div>La salute può essere infatti compromessa dal mancato riposo e dall'esposizione prolungata ai rumori.</div><div><br></div><div class="imTACenter"><img class="image-2" src="https://www.studiopontrellibari.it/images/vicinirumorosi4.webp"  title="" alt="" width="620" height="414" /><br></div><div><br></div><div>La richiesta di risarcimento deve essere presentata al Tribunale competente, qualora i rumori siano causati dallo svolgimento di un'attività produttiva (anche in ambito condominiale).<div><br></div><div>Qualora la controversia coinvolga gli abitanti di un <span class="fs12lh1-5"><b>immobile </b></span>ad <span class="fs12lh1-5"><b>uso abitativo</b></span> la causa sarà invece di competenza del <span class="fs12lh1-5"><b>giudice di pace</b></span>, a prescindere dal suo valore. Lo stesso dicasi quando la causa abbia a oggetto la violazione delle norme contenute nel regolamento condominiale.</div></div><div><br></div><h2 class="imHeading2">Tutela in ambito penale<br></h2><div>Di fronte a condomini molesti, per poter ottenere una tutela di carattere <span class="fs12lh1-5"><b>penale </b></span>è necessario che il <span class="fs12lh1-5"><b>disturbo </b></span>della quiete, del sonno e delle normali attività quotidiane interessino una <span class="fs12lh1-5"><b>pluralità </b></span>di <span class="fs12lh1-5"><b>persone</b></span>.<div>Solo in questo caso la fattispecie descritta assume rilevanza penale e integra il reato di disturbo del <span class="fs12lh1-5"><b>riposo </b></span>e delle <span class="fs12lh1-5"><b>occupazioni </b></span>delle persone, di cui all'articolo <span class="fs12lh1-5"><b>659 </b></span>del codice penale.</div><div>Il procedimento penale, una volta instaurato, comporta l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 309 euro.</div></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 11:36:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Convocazione dell’assemblea via e-mail]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.studiopontrellibari.it/blog/index.php?category=Condominio"><![CDATA[Condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010"><div><h1 class="imHeading1">Convocazione dell’assemblea condominiale via e-mail. E’ il modo corretto?</h1></div><div><div><strong class="fs11lh1-5 cf1">COSA PREVEDE LA LEGGE IN PROPOSITO?</strong></div> <div class="mb1"><span class="fs11lh1-5">Il Codice Civile stabilisce modalità ben precise per effettuare la &nbsp;comunicazione di convocazione dell’assemblea di condominio che, come &nbsp;sappiamo, deve pervenire a conoscenza del condomino almeno 5 giorni &nbsp;prima dell’adunanza (nel contare i giorni non si tiene conto del giorno &nbsp;dell’assemblea e si considerano i 5 giorni precedenti, includendo a &nbsp;ritroso il quinto). </span></div><div class="mb1"><span class="fs11lh1-5"><u>I modi sono la raccomandata A/R</u><u>, </u><u>posta &nbsp;elettronica certificata (Pec), fax o con foglio consegnato a mano e &nbsp;controfirmato per accettazione in copia. La posta elettronica ordinaria &nbsp;(e-mail) non è assolutamente prevista dalla normativa di legge e lo &nbsp;stesso può valere per l’avviso affisso in bacheca condominiale, sms, &nbsp;messaggi whatsapp etc.</u></span></div> <div class="mb1"><span class="fs11lh1-5">L’aspetto su cui si dibatte anche nei Tribunali è se questi modi &nbsp;precisi indicati dalla legge siano obbligatori oppure solo indicativi e &nbsp;non vincolanti. Diciamo subito che a partire dalla riforma del &nbsp;condominio si sono avute tendenzialmente sentenze che ritenevano di &nbsp;escludere le e-mail tra i modi consentiti di comunicazione della &nbsp;convocazione, considerando vincolanti i modi visti prima.</span></div> <div class="mb1"><span class="fs11lh1-5">Solo recentemente si è avuta una pronuncia della Corte d’Appello di &nbsp;Brescia che ha sorprendentemente cambiato orientamento, aprendo &nbsp;all’utilizzo di questo strumento, in particolare quando sia il condomino &nbsp;a richiedere all’amministratore &nbsp;di inviare le convocazioni ad un &nbsp;indirizzo e-mail personale. Tuttavia l’interpretazione data dalla Corte &nbsp;d’Appello di Brescia ha creato molte perplessità negli ambiti &nbsp;legali/giudiziari, quindi personalmente la ritengo “una rondine che non &nbsp;fa primavera”. Oltretutto non promana dalla suprema Corte di Cassazione, &nbsp;quindi ha certamente minor valore come precedente giudiziario.</span></div> <div class="mb1"><span class="fs11lh1-5"><u>Dunque la e-mail ordinaria non da quelle certezze di invio della &nbsp;comunicazione secondo la maggioritaria giurisprudenza; neanche l’avviso &nbsp;di lettura viene considerato sicuro per la ricezione</u>.</span></div> <div class="mb1"><span class="fs11lh1-5">Tale sicurezza certamente è data dalla posta elettronica certificata &nbsp;(PEC) che genera degli avvisi automatici ritenuti dalla legge &nbsp;sufficienti a garantire il ricevimento delle comunicazioni inviate. Va &nbsp;però ricordato che l’avviso via PEC ha valore se fatto tra indirizzi &nbsp;PEC; se lo scambio avviene tra un indirizzo PEC ed uno di posta &nbsp;elettronica ordinaria allora non è ritenuto valido dalla legge.</span></div></div><div class="mb1"><div class="mb1"><span class="fs11lh1-5">Quindi l’utilizzo delle e-mail è sicuramente rischioso per un &nbsp;amministratore anche se richiesta dai singoli condomini, soprattutto &nbsp;perché qualsiasi condomino, animato da risentimento verso il condominio o &nbsp;solo parte di esso, potrebbe sempre avere un motivo per impugnare la &nbsp;delibera stessa nei 30 giorni successivi: in altre parole &nbsp;l’amministratore ed il condominio sarebbero sempre sotto scacco, &nbsp;fornendo su un piatto d’argento un motivo di impugnativa delle delibere. &nbsp;Conosciamo tutti le dinamiche condominiali in alcuni contesti &nbsp;problematici.</span></div> <div class="mb1"><span class="fs11lh1-5">Proprio per questa ragione personalmente utilizzo gli strumenti &nbsp;indicati dalla legge; non solo raccomandata A/R ma anche PEC (se i &nbsp;condomini ne sono dotati) e consegna a mani. Purtroppo il vecchio mezzo &nbsp;del fax, che personalmente ho sempre amato, è ormai quasi caduto in &nbsp;disuso.</span></div> <div class="mb1"><span class="fs11lh1-5">Nel caso in cui ci fosse estrema fiducia tra amministratore e &nbsp;condomini l’uso della posta elettronica ordinaria sarebbe anche &nbsp;comprensibile in quanto la presenza in assemblea dei convocati sana la &nbsp;forma irregolare della convocazione avvenuta via e-mail. Tuttavia &nbsp;ribadisco la mia personale disapprovazione in merito, la professionalità &nbsp;impone sempre la condotta più rispettosa della legge.</span></div><div class="mb1"><div><strong class="fs11lh1-5 cf1">PUO’ IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE DEROGARE QUESTE MODALITA’ FISSATE DALLA LEGGE E CONSENTIRE LA CONVOCAZIONE VIA E-MAIL? </strong></div> <div><span class="fs11lh1-5"><u>No, non può. Lo stesso Codice Civile impone che queste forme di &nbsp;comunicazione della convocazione dell’assemblea di cui abbiamo parlato, &nbsp;non possano essere derogate da parte dei regolamenti condominiali. </u>Quindi &nbsp;il regolamento non può autorizzare l’uso della e-mail per le &nbsp;comunicazione di convocazione dell’assemblea. Questa previsione di &nbsp;legge, infatti, porta molti a dubitare ancora di più della possibilità &nbsp;di utilizzare l’e-mail ordinaria, come invece consente la sentenza della &nbsp;Corte d’Appello di cui parlavo poco sopra.</span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div> <div><strong class="fs11lh1-5 cf1">QUESTE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE RIGUARDANO ANCHE LA TRASMISSIONE DEI VERBALI?</strong></div> <div><span class="fs11lh1-5"><u>Si, sebbene la legge non dica nulla in proposito, la &nbsp;giurisprudenza ritiene che questa norma si applichi anche alla &nbsp;comunicazione dei verbali d’assemblea.</u> Comunicazione quest’ultima &nbsp;importante per dare la conoscenza legale della delibera agli assenti in &nbsp;assemblea che avranno 30 giorno, a partire dal ricevimento, per &nbsp;impugnare eventualmente la delibera stessa.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div> <div><b class="fs11lh1-5">La buona amministrazione esige sempre il rispetto delle norme di legge.</b></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 15:35:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Morosita' e insolvenze: cosa deve fare l'amministratore]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.studiopontrellibari.it/blog/index.php?category=Condominio"><![CDATA[Condominio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><h1 class="imHeading1">Morosita' e insolvenze ai tempi del covid19: cosa deve fare l'amministratore</h1><div><span class="fs11lh1-5">L'emergenza sanitaria determinata dal covid-19, divenuta economica e finanziaria, comporta anche l'aumento delle morosità generate dal mancato pagamento di locazioni e spese condominiali.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Il mancato pagamento degli oneri dovuti da persone o imprese rischia di finire nell'agenda dell'amministratore di condominio come uno dei problemi principali da dover affrontare nel 2021, insieme all'interpretazione dei DPCM che si susseguono.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><div><b class="fs11lh1-5">L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DEVE AGIRE PER IL RECUPERO DEL CREDITO COME GLI IMPONE LA LEGGE</b></div></div><div><div><span class="fs11lh1-5">Partiamo dal dato normativo: l'amministratore di condominio deve agire per il recupero delle spese condominiali entro sei mesi dall'approvazione del consuntivo (art.1129 del Codice Civile).</span></div><div><span class="fs11lh1-5">L'amministratore non può scegliere se e quando agire ma è obbligato al <em>pari trattamento</em> nei confronti di tutti: ciò comporta l'obbligo, pena la responsabilità professionale, di chiedere il decreto ingiuntivo contro tutti i morosi entro termini di Legge.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Una volta approvata la ripartizione delle spese dall'assemblea di condominio, l'amministratore deve sollecitare ai morosi il pagamento delle spese, siano esse ordinarie o straordinarie.</span></div><div><div><span class="fs11lh1-5">In caso di mancato spontaneo pagamento, se non hanno sortito effetti concreti i solleciti verbali e scritti, l'amministratore ha il dovere di rivolgersi ad un avvocato per richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo contro il condomino moroso: la Legge gli impone un vero e proprio obbligo di agire per la riscossione forzosa entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso (che è quello corrispondente agli oneri condominiali dovuti e non versati), salvo che l'assemblea lo dispensi da tale obbligo.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Se l'amministratore non agisce entro tale termine è personalmente responsabile e può essere revocato senza preavviso, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Non solo: il singolo condomino in disaccordo con l'assemblea, che voglia far revocare l'amministratore inerte nell'attività di recupero crediti, può agire davanti al Tribunale anche da solo: tale omissione degli obblighi, infatti, è causa di revoca dell'amministratore da parte dell'Autorità giudiziaria oltre che motivo per richiedere i danni.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div></div></div><div><div><b class="fs11lh1-5">UN CASO PRATICO</b></div><div><span class="fs11lh1-5">Nel caso in cui uno dei condomini non paghi gli oneri condominiali alla scadenza convenuta, diviene "moroso".</span></div><div><span class="fs11lh1-5">L'amministratore di condominio può rivolgersi attraverso il proprio legale di fiducia al Tribunale per ottenere il Decreto Ingiuntivo che è l'ordine di pagamento emesso dal Giudice nei confronti del debitore al quale viene ordinato di versare le somme arretrate dovute entro 40 giorni oppure, nello stesso termine, di fare opposizione instaurando una causa ordinaria.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">L'opposizione viene effettuata quando il condomino ritiene di non dover pagare, di aver già pagato o che l'importo è errato. La giurisprudenza però ritiene illegittima l'opposizione a decreto ingiuntivo se il condomino interessato non ha prima impugnato la delibera di condominio con cui sono state approvate e ripartite le spese tra i condomini.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">Nel caso particolare il decreto ingiuntivo per gli oneri di condominio è <strong>provvisoriamente esecutivo</strong>: in altre parole, se il debitore non paga <strong>immediatamente,</strong> l'amministratore può pignorargli i beni (mobili, immobili oppure somme di denaro che soggetti terzi eventualmente devono al debitore).</span></div><div><span class="fs11lh1-5">L'iniziativa giudiziale spetta interamente all'amministratore, in quanto rappresentante legale del condominio: seguendo le proprie valutazioni, provvederà a nominare l'avvocato di fiducia senza n obbligo di dover convocare l'assemblea per informarla o chiederle la preventiva autorizzazione.</span></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 06:02:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Doveri dell'amministratore di condominio]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.studiopontrellibari.it/blog/index.php?category=Amministratore"><![CDATA[Amministratore]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">Di cosa si occupa l’amministratore?</b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5"><br></b></div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">Innanzitutto, essendo a tutti gli effetti il rappresentante legale del condominio, può promuovere azioni giudiziarie negli interessi della parte rappresentata. Ecco una lista di tutti gli ulteriori doveri ai quali questa figura deve sottostare:</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– dare esecuzione alle delibere assembleali</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– far approvare dall’assemblea il rendiconto condominiale</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– far rispettare il regolamento condominiale</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– disciplinare l’uso delle parti comuni e occuparsi della loro conservazione</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– riscuotere i contributi e curare gli adempimenti fiscali</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– curare il registro dell’anagrafe condominiale, il registro dei verbali delle assemblee, il registro di nomina e revoca, il registro di contabilità, conservando tutta la documentazione relativa al suo operato</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">Accanto a queste attività, si aggiungono alcuni obblighi, ovvero:</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– all’atto della nomina, deve comunicare i propri dati anagrafici e professionali, nonché il compenso richiesto, rendendo noto il luogo di conservazione dei registri e indicando giorni e orari per la consultazione.<br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– se richiesto dai condomini, è tenuto a stipulare una polizza per errori professionali</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– adeguare la polizza in caso di lavori straordinari</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– affiggere all’ingresso generalità e recapiti</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– aprire un conto corrente condominiale</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso alla cessazione dell’incarico</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– attivarsi per il recupero forzoso delle somme dovute al condominio entro sei mesi dalla chiusura del suo esercizio.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 19:12:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Requisiti dell'amministratore di condominio]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.studiopontrellibari.it/blog/index.php?category=Amministratore"><![CDATA[Amministratore]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">L’amministratore è a tutti gli effetti il rappresentante legale del condominio, un ruolo delicato, per il quale occorrono specifiche condizioni. </b><b class="fs11lh1-5">In particolare, per ricoprire questo ruolo è necessario:</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– avere il pieno godimento dei diritti civili</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o delitti non colposi</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– non essere stati sottoposti a misure preventive (come l’obbligo di soggiorno), oppure avere ottenuto la riabilitazione</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– non essere stato interdetti o inabilitati</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– non essere inseriti nell’elenco dei protesti cambiari</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><b class="fs11lh1-5">Sono richiesti ulteriori tre requisiti all’amministratore di condominio scelto al di fuori della cerchia dei condomini:</b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– diploma di scuola secondaria di secondo grado</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– frequenza di un corso di formazione</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">– attività di formazione periodica.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Se, invece, il compito viene affidato ad una società, i requisiti si devono considerare validi per tutti i soci illimitatamente responsabili, per gli amministratori della società e per i dipendenti che svolgono concretamente la funzione di amministratori.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">La nomina dell’amministratore viene effettuata dall’assemblea: affinché sia valida, essa deve essere basata sul voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando che essi devono rappresentare almeno la metà del valore dell’edificio. L’affidamento dell’incarico va registrato nell’apposito registro delle nomine e delle revoche.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 18:09:00 GMT</pubDate>
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